PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Comitato per le celebrazioni).

      1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato nazionale per le celebrazioni nazionali di Galileo Galilei, di seguito denominato «Comitato», nel quattrocentesimo anniversario delle prime osservazioni astronomiche, con il compito di promuovere, organizzare e attuare le manifestazioni delle celebrazioni da svolgere nell'anno 2009.

Art. 2.
(Composizione del Comitato).

      1. Il Comitato è composto da:

          a) il Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo rappresentante;

          b) il Ministro dell'università e della ricerca o da un suo rappresentante;

          c) il Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante;

          d) il sindaco del comune di Firenze o da un suo rappresentante;

          e) il sindaco del comune di Padova o da un suo rappresentante;

          f) il sindaco del comune di Pisa o da un suo rappresentante;

          g) il rettore dell'università degli studi di Firenze o da un suo rappresentante;

          h) il rettore dell'università degli studi di Padova o da un suo rappresentante;

          i) il rettore dell'università di Pisa o da un suo rappresentante;

 

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          l) il presidente dell'Istituto e museo di storia della scienza di Firenze;

          m) il presidente dell'Osservatorio astrofisico di Arcetri;

          n) il presidente dell'Accademia dei Lincei o da un suo rappresentante;

          o) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

      2. Ai membri del Comitato non compete alcun compenso per lo svolgimento della loro attività.

Art. 3.
(Presidente e tesoriere del Comitato).

      1. Il Comitato elegge tra i propri membri il presidente e il tesoriere.

Art. 4.
(Integrazione del Comitato).

      1. Il presidente del Comitato può chiamare a far parte del Comitato studiosi di chiara fama della vita e dell'opera di Galileo Galilei, della storia della scienza e della storia della filosofia, nonché rappresentanti degli istituti di cultura italiana all'estero. Il numero dei componenti del Comitato, integrato ai sensi del presente comma, deve comunque rimanere dispari.
      2. Il Comitato può prevedere la costituzione di una o più commissioni, con funzioni di studio e di organizzazione, per la definizione e l'attuazione dei programmi celebrativi e di singole iniziative.

Art. 5.
(Finanziamento del Comitato).

      1. Il Comitato può ricevere contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali, da istituzioni pubbliche e private nonché da soggetti pubblici e privati.

 

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Art. 6.
(Relazione e bilanci).

      1. Il Comitato presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una relazione sull'attività svolta, entro tre mesi dalla conclusione delle celebrazioni.
      2. Il Comitato presenta al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, il bilancio consuntivo annuale delle spese, ed entro tre mesi dalla conclusione delle celebrazioni, il bilancio consuntivo finale.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.000.000 di euro annui per il biennio 2008-2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.